SOCIALIZZAZIONE



DECRETO LEGGE SULLA SOCIALIZZAZIONE
 
 
 
Alla pagina:
 
http://www.carpe-diem.it
 
nelle pagine dedicate ai documenti di storia, si trova un testo, leggermente differente da quello da noi riportato, della legge che istituiva la socializzazione.
La leggera differenza si spiega col fatto che il nostro è il testo come riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'epoca, mentre quello della pagina di cui sopra è il testo preannunciato dagli organi di stampa.
 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 FEBBRAIO 1944, N.375, SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
(dalla G.U d’Italia, 30 Giugno 1944, n. 151):
 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944 - XXII, n. 375.
 
Socializzazione delle imprese
 
 
IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Vista la Carta del Lavoro;
Vista la “Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell’economia italiana approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 1944;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la Giustizia
Decreta:
 
 
 Titolo 1. – DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA
 
 Art. 1. (Imprese socializzate) - Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, sono socializzate.
Sono altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.
Alla gestione della impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.
L’ordinamento dell’impresa socializzata è disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino con il presente decreto.
 
Art. 2. (Organi delle imprese socializzate) - Gli organi delle imprese socializzate sono:
a)  per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il capo dell’impresa; l’assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci:
b)  per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell’impresa e il consiglio di gestione:
c)  per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che non abbiano forma di società: il capo dell’impresa; il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.
 
 
 
Sezione 1. - Amministrazione delle Imprese socializzate.
 
 
 
Capo I (Organi delle imprese socializzate) - Amministrazione delle imprese di proprietà privata aventi forma di società.
 
 
 
 Art. 3. (Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) - Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali, membri eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
 
 Art. 4. (Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale) - All’assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale intervenuto.
Il consiglio di gestione, nominato dall’assemblea, è formato per metà di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
Il collegio sindacale, pure nominato dall’assemblea, è formato per metà di membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci. Il presidente del Collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.
 
 Art. 5. (Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) - Nelle società non contemplate nel precedente articolo £ il consiglio di gestione è formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della società, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
 
 Art. 6. (Poteri del consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:  
a)  delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, all’indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;
b)  esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;
c)  esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
d)  redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice Civile.
 
 Art. 7 (Votazioni) - Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
 
 Art. 8 (Cauzione dei membri del consiglio di gestione) - I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.
 
 Art. 9 (Capo dell’impresa) - Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il capo dell’impresa è eletto dall’assemblea fra persone di provata capacità tecnica o amministrativa nell’impresa o fuori.
Nelle altre imprese aventi forma di società il capo dell’impresa è nominato fra soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.
 
 Art. 10. (Poteri del capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l’impresa stessa; convoca e presiede l’assemblea, nelle imprese in cui esiste; convoca e presiede altresì il consiglio di gestione.
Egli ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
 
 
 
 Capo II - Amministrazione delle imprese di proprietà privata individuale.
 
 
 
 Art. 11. (Consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.
 
 Art. 12. (Capo dell’impresa - Poteri del consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato nella gestione della impresa stessa dal consiglio di gestione.
L’imprenditore, capo dell’impresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione per l’approvazione del bilancio e il riparto degli utili.
 
 
 
 Capo III - Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato.
 
 
 
 Art. 13. (Capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di gestione dell’impresa o fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.
Il capo dell’impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.
 
 Art. 14. (Consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell’impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze.
Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell’impresa.
Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.
 
 Art. 15. (Poteri del consiglio di gestione) - Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.
 
 Art. 16. (Costituzione del collegio dei revisori) - Il collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Il compenso dei revisori è determinato dall’Istituto di Gestione e Finanziamento
 
 Art. 17. (Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione) - Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati dall’istituto di Gestione e Finanziamento.
Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dell’Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.
 
 
 
 Capo IV - Amministrazione delle imprese a carattere pubblico
 
 
 
 Art. 18. (Amministrazione delle imprese a carattere pubblico) - L’Amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui al capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui al capo terzo.
 
 
 
 Capo V - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
 
 
 
 Art. 19. (Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata) - Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private individuali dovranno anch’esse redigere uno statuto.
Gli statuti saranno sottoposti all’approvazione del Ministero dell’Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.
Il Ministro per L’economia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all’approvazione.
 
 Art. 20. (Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico) - Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.
 
 Art. 21. (Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori) - I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 anni di appartenenza all’impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.
 
 
 
 Sezione II. - Responsabilità del capo dell’impresa e degli amministratori.
 
 
 
 Art. 22. (Responsabilità del capo dell’impresa) - Il capo dell’impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell’andamento della produzione dell’impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti Leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.
 
 Art. 23. (Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello stato) - Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d’ufficio o su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento o del consiglio di gestione dell’impresa o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.
 
 Art. 24. (Sostituzione del capo dell’impresa privata avente forma di società) - Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea.
Nelle imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo dell’impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, essere promossa dal Consiglio di Gestione con la stessa procedura prevista dall’art. 25 e seguenti per le imprese private ed individuali.
E’ in ogni caso facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del capo dell’impresa quanto egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati all’art.22.
 
 Art. 25. (Sostituzione del capo della impresa privata individuata) - Nelle imprese private individuali l’imprenditore capo dell’impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la responsabilità.
L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, qualora interessato nell’impresa, e dal Ministro per l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di stato presso la Corte d’Appello competente per territorio.
 
 Art. 26. (Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro) - La Magistratura del Lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, il Ministro per l’Economia Corporativa e l’Istituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore.
Contro la sentenza è ammesso ricorso per cassazione a norma dell’articolo 426 del Cod. Pr. Civ.
 
 Art. 27. (Sanzioni contro il capo dell’impresa) - A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell’imprenditore, il Ministro per L’Economia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell’impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell’impresa medesima con l’osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.
 
 Art. 28. (Misure cautelari) - Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere, con proprio decreto, l’imprenditore, capo dell’impresa, dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.
 
 Art. 29. (Responsabilità dei membri del consiglio di gestione) - Qualora il consiglio di gestione dell’impresa dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell’assolvimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della Repubblica, il Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze, puo disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell’impresa.
L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può avvenire d’ufficio o su istanza dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, se interessato, o dal capo dell’impresa o dell’assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.
 
 Art. 30. (Sanzioni penali) - Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.
 
 
 
 Titolo II. - DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO
 
 
 
 Art. 31. Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato-  La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dell’I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto.
Quando l’impresa comprenda aziende aventi attività produttive diverse, lo stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell’impresa stessa.
Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.
 
 Art. 32. (Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato) - Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.
 
 Art. 33. (Nomina e compiti del sindacatore) - Con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore.
Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell’impresa e con l’Istituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale per la loro conversione in Titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
 
 Art. 34. (Nomina e compiti del Commissario del Governo) - Il Ministro per l’Economia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria dell’impresa, di cui lo Stato intenda assumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori in carica.
In ogni caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione dell’impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del capo dell’impresa.
 
 Art. 35. (Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale) - Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.
 
 Art. 36. (Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato) -  L’Amministrazione del capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è controllata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria responsabilità giuridica.
La costituzione dell’Istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato provvedimento.
 
 Art. 37.(Compiti dell’Istituto di Gestione e Finanziamento)  - L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle imprese di cui all’articolo 31, secondo le direttive del Ministro per l’Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.
 
 Art. 38. (Trasformazione delle quote di capitale) - Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.
 
 Art. 39. (Valore di trasformazione delle quote di capitale) - La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato, con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un’ammontare pari al valore reale di quelle quote di capitale.
 
 Art. 40. (Determinazione del valore delle quote di capitale) - Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell’impresa.
Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
 
 Art. 41. (Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento) - I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.
Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto dell’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.
 
 Art. 42. (Limitazione alla negoziabilità dei titoli) - E’ demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale, od anche di disporre l’iscrizione nei libri dell’Istituto del credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.
 
 Art. 43. (Modalità del passaggio in proprietà dello Stato) - Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell’impresa allo stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle modalità e termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento agli aventi titolo.
 
 
 
 Titolo III. - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
 
 
 
 Art. 44. (Determinazione degli utili) - Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con opportuno provvedimento di legge.
 
 Art. 45. (Remunerazione del capitale) - Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge a riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una renumerazione al capitale conferito nell’impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi, dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.
 
 Art. 46. - Gli utili dell’impresa, detratte le assegnazioni di cui all’articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all’entità delle renumerazioni percepite nel corso dell’anno.
Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio.
Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.
Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale cassa. 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.
 
 
 
Dal quartiere generale, addì 12 Febbraio 1944-XXII.
 
 
 
 
 
 
 
MUSSOLINI
 
Tarchi, Pellegrini, Pisenti
 
 
 
 
 
 
 
V° il Guardiasigilli: Pisenti
 

DOMUS